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D. 05/12/2003 n. 113

8.30. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ricompresi, nell'ambito della valutazione dei danni conseguenti a gli eventuali smembramenti delle realtà produttive e sociali del territorio, gli ulteriori indennizzi volti a favorire l'attuazione di un piano di ricomposizione.

8.31. In fase esecutiva, nel caso di rinvenimento di amianto o di minerali radioattivi (ad es. radon), verranno applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della Legge n. 443/2001.

8.32. In sede di progetto definitivo, dovranno essere valutate le misure di compensazione eventuali ed ulteriori rispetto a quelle già comprese nel progetto preliminare. D.C.I.P.E. 5-12-2003 N. 113 – Nuovo collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione. Parte 2ª Raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. Si raccomanda infine che il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attività di cantiere, dopo la consegna dei lavori, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione di cui al regolamento CE 761/2001 (EMAS) e che il progetto definitivo.

2. Relativamente agli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, si adottino le migliori tecniche disponibili, per assicurare sempre l'ottimizzazione degli interventi di recupero delle aree di cantiere.

3. Si preveda, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (ancor più importante trattandosi di aree vicine ad atee protette) e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.) 4. Si preveda, per le aree di cantiere poste in zone esondabili (pur se in categoria C: piena catastrofica) la verifica e la predisposizione di provvedimenti e procedure di sicurezza.

5. Si preveda, almeno per le aree più significative, una accurata indagine preliminare della tipologia vegetazionale in relazione alle specie elencate come più probabilmente utilizzabili per le opere di ripristino, iniziando con specie pioniere che preparino e facilitino l'insediamento delle specie definitive.

6. Si scelgano le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione dell'impatto ambientale coordinando la tutela della componente ambientale cui essa è prioritariamente destinata con la tutela delle altre componenti ambientali.

 

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